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O.M. 22/03/2002 n. 31896. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, inoltre, conferire, per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuata, nel limite del dieci percento delle attività di personale di cui al secondo comma del presente articolo, per periodi non superiori a mesi tre. 7. Per le attività di sua competenza connesse alle situazioni di emergenza di cui alla presente ordinanza, e per tutta la sua durata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi fino a 15 unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in esse- U.P.B. 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio. Le indennità da corrispondere agli esperti e le spese per lavoro straordinario del predetto personale, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa, da corrispondersi nel limite massimo di 70 pre mensili non cumulabili con altre forme di straordinario, sono poste a carico ed erogate dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse già autorizzate dalle precedenti ordinanze e di quelle messe a disposizione dalla presente ordinanza. Art. 7. 1. Per gli obiettivi della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana assume ogni indispensabile iniziativa di carattere contrattuale per garantire il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione. 2. Al fine di assicurare la necessaria operatività la struttura commissariale prevista nella presente ordinanza, il commissario delegato -presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici. 3. Per le forniture di beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana. Art. 8. 1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, esaurite le attività amministrative e contabili di cui all'art. 1 dell'ordinanza medesima trasferisce i fondi di cui all'art. 7 della suddetta ordinanza, nonchè ogni ulteriore risorsa economica comunque assegnatagli, al netto delle somme già erogate, su apposita contabilità intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana di cui all'art. 1 della presente ordinanza; trasferirà, inoltre, eventuali beni mobili ed attrezzature acquistati o comunque assegnatigli in dotazione per l'espletamento delle attività. 2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per l'espletamento dell'incarico dispone: delle risorse di cui al precedente comma 1; della somma di euro 11.594.826,28 di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), art. 16, fondo regionale di protezione civile annualità 2001 assegnata alla Regione siciliana che sarà versata sull'apposita contabilità speciale; delle somme già previste dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 a carico del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), qualora ancora non versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001; della somma di euro 18.592.448 milioni assegnata per gli interventi nelle aree depresse (delibera CIPE n. 138/2000) di cui alla delibera della giunta della Regione siciliana n. 203/2001, autorizzata dalla delibera CIPE del 15 novembre 2001; Inoltre, per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a: disporre delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate alla Regione siciliana o destinate alla realizzazione di opere per l'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione, distribuzione delle acque ad uso potabile; attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti nella presente ordinanza; avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari; utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti delle opere della presente ordinanza. 3. Le risorse finanziarie da assegnare al commissario delegato - presidente della Regione siciliana per le finalità della presente ordinanza sono trasferite in deroga alle vigenti norme e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale a carico della gestione commissariale. 4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, anche al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti gestori ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a carico della gestione commissariale. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato. 6. Inoltre il commissario delegato - presidente della Regione siciliana riferisce con cadenza trimestrale sull'attuazione della presente ordinanza al dipartimento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 9. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al termine delle attività di cui alla presente ordinanza, con proprio provvedimento, individua e trasferisce ai titolari dei diversi servizi idrici, con decorrenza immediata, le opere e le progettazioni, ultimate o in corso di esecuzione, compresa la documentazione ed atti relativi. 2. I beni mobili e le attrezzature acquisite dalla struttura commissariale, o comunque in sua dotazione, al termine dell'attività vengono trasferiti al patrimonio della Regione siciliana. Art. 10. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi. Art. 11. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato presidente della Regione siciliana può derogare alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117; Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; Legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37; Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12; Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19; Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14; Legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6; Legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36, 39 e 40; Decreto del Ministero della sanità 26 marzo 1991, nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; Decreto dell'assessorato della Regione siciliana 21 novembre 1992, n. 3446; Legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 30 e 65; Legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2; Legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14; Legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3; Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 24 e 58; Legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24; Legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi; Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106; piano regolatore generale degli acquedotti. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2002 Il Ministro: Scajola |
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